TITOLO IV DIFENSORE CIVICO Art. 43 DIFENSORE CIVICO
1.E' istituito l'ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. 2.Il difensore civico è funzionario onorario e riveste la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. 3.Il Difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, previa consultazione della conferenza dei capigruppo. 4.La votazione avviene per schede segrete. 5.La nomina del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa. 6.Non può essere eletto Difensore civico: 6.a)chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; 6.b)i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; 6.c)gli amministratori ed i dipendenti delle comunità montane e delle Aziende dei servizi sanitari; 6.d)gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; 6.e)chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.
7.Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della Provincia. 8.Il Difensore civico resta in carica per tre anni e può essere rieletto. 9.Il Difensore civico esercita le funzioni fino all'insediamento del successore.
10.Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. 11.Può altresì essere dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie. 12.Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel precedente articolo 17. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. 13.A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. 14.Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate. 15.Il Difensore civico, per particolari situazioni, può intervenire anche di propria iniziativa.
16.I cittadini, singoli o associati, che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico con istanza scritta, motivata e firmata in modo leggibile. 17.Il Difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica. 18.In occasione di tale esame il Difensore civico, tenuto conto delle esigenze di servizio, individua e concorda il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale. 19.Il Difensore civico, entro 15 giorni dalla richiesta, ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alle questioni trattate. Deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni. 20.Ove riscontri irregolarità o vizi procedurali, il Difensore civico invita l'Amministrazione a riesaminare e modificare gli atti emanati, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela e di risolvere in sede extragiudiziale possibili liti. 21.Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. 22.Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza. 23.Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. 24.Il personale assegnato può essere individuato anche fuori dell'organico del Comune e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore civico. 25.L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico, che ne diviene consegnatario.
26.Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento. 27.Al Difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per il Vice Sindaco. 28.Il Consiglio comunale può deliberare, previa intesa e convenzione con i Comuni vicini, che il Difensore civico assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni convenzionati del mandamento e viene demandata al regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio.
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