TITOLO VI FINANZA, CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE Art. 51 FINANZA E CONTABILITA’
1.L’ordinamento della finanza del Comunale è riservato alle leggi. Il Comune è titolare di potestà impositiva in materia di imposte, tasse e tariffe. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
2.Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categoria più deboli della popolazione.
3.Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio. I relativi beni sono registrati in appositi inventari.
Art. 52 BILANCIO E CONTABILITA’
1.L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità. 2.Il Consiglio Comunale delibera entro i termini stabiliti dalle vigenti norme il bilancio di previsione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 3.Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. 4.I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Art. 53 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1.Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti il Collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge. 2.L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente. 3.L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. 4.Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 5.L’organo di revisione ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al consiglio. 6.L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
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