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Citta’ di Spilimbergo 

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TITOLO VII

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 54

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

 

    1.L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi delle forme e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 

 

Art. 55

CONVENZIONI

 

    1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei votanti, la stipula di apposite convenzioni con Amministrazioni Statali, altri Enti Pubblici o con privati per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

     

    2.Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

     

    3.Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

 

 

Art. 56

CONSORZI

 

    1.Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, con la partecipazione eventuale di altri Enti, a ciò interessati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, approvando a maggioranza assoluta dei componenti

    1.a)la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

    1.b)lo Statuto del Consorzio.

 

    2.Il Consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

 

    3.Sono organi del Consorzio:

    3.a)l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati;

    3.b)il Consiglio di amministrazione;

    3.c)il Presidente.

    Lo statuto del Consorzio definirà durata e composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, i requisiti per le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca dei loro membri, nonchè le modalità di elezione o di nomina del Presidente.

     

    4.L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

     

    5.Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, un Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

     

    6.Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerandoli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta.

     

    7.Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

 

 

Art. 57

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

    1.Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

     

    2.Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

     

    3.Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     

    4.Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

     

    5.Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza nella realizzazione delle opere, degli interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione della Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere interventi e programmi da realizzare.

     

    6.Si applicano per l'attuazione degli accordi di programma, le disposizioni stabilite dalla legge.

 

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