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TITOLO V

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

 

Art. 44

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

    1.Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

    a)in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

    b)in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

    c)a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

    d)a mezzo istituzione per l’esercizio di servizi sociali culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale;

    e)a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

 

    2.Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

    Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

 

 

Art. 45

GESTIONE IN ECONOMIA

 

    1.Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportune la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.

     

    2.L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

 

 

    Art. 46

AZIENDA SPECIALE

 

    1.Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme di legge e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione di servizi pubblici comunali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale.

     

    2.L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

     

    3.Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione il Presidente ed il Direttore.

     

    4.Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati secondo le modalità previste dalla Legge. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

     

    5.Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono revocati nei casi previsti dalla deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono stati definiti gli indirizzi di nomina. La revoca avviene su proposta motivata del Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi amministratori.

     

    6.Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sindaco, con le modalità previste dal regolamento interno

 

    7.L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dal regolamento interno. Il regolamento interno è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

     

    8.Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

     

    9.Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme di verifica autonome della gestione e certificazione di bilancio.

     

 

Art. 47

ISTITUZIONE

 

    1.Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica e gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.

     

    2.Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è fissato nel regolamento.

 

    3.Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati secondo le modalità previste dalla Legge. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali o di altre istituzioni comunali.

 

    4.Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono revocati nei casi previsti dalla deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono stati definiti gli indirizzi di nomina. La revoca avviene su proposta motivata del Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi amministratori.

 

    5.Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato su proposta del Sindaco dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento interno.

     

    6.L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e del regolamento. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

     

    7.Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

     

    8.Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

 

 

Art. 48

SOCIETA’ PER AZIONI O A RESPONSABILITA’ LIMITATA

 

    1.Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

    L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

     

    2.Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

     

    3.I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

    Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

     

    4.Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

 

 

Art. 49

SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA

 

    1.Per favorire l’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attraverso l’attivazione di processi di riqualificazione territoriale, urbanistica, edilizia e ambientale delle aree urbane il Consiglio Comunale può costituire società miste di trasformazione urbana.

 

           2.L’attività economica della società di trasformazione urbana è così delineata:

    a)progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici;

    b)acquisizione preventiva delle aree interessate dagli interventi, loro trasformazione e commercializzazione;

    c)possibilità di realizzazione, nel quadro degli interventi trasformativi, di opere pubbliche.

 

 

Art. 50

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

 

    1.Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

 

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