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TITOLO II

GLI ORGANI

 

CAPO I

GLI ORGANI ELETTIVI

 

Art. 4

GLI ORGANI

 

    1.Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco. Essi costituiscono nel loro complesso il governo del Comune di cui esprimono la volontà politico amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

 

    2.L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi del Comune o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolati dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

     

    3.Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale devono essere immediatamente assunte al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del dimissionario.

     

    4.Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala. Su proposta del Sindaco la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale della Comunità.

     

     

Art. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

    1.Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e, rappresentando l’intera comunità, determina gli indirizzi politico-amministrativi del Comune e ne controlla l’attuazione.

 

    2.Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confrontandosi ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

 

    3.Il Consiglio nomina altresì i rappresentanti della maggioranza e della minoranza che sono chiamati a far parte di Commissioni. Spetta poi all'Organo preposto dalla normativa vigente recepire, in sede di nomina delle Commissioni, i membri designati nel Consiglio Comunale.

     

    4.Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire al Sindaco, nell’ambito della normativa regionale, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

 

    5.Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

 

    6.Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento che detta, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

 

 

Art. 6

LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO

 

    1.Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

 

    2.Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo modifiche ed integrazioni mediante emendamenti.

 

    3.Il Consiglio provvede a verificare annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei suoi Assessori.

 

    4.E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.

     

     

Art. 7

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

 

    1.Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, fissare il giorno dell'adunanza e stabilire l'ordine del giorno. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, è convocato da chi lo sostituisce a norma di legge e del presente Statuto.

     

    2.L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato ai Consiglieri nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

     

    3.Il Consiglio si riunisce:

    1.in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto;

    2.Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria: su iniziativa del Sindaco, qualora lo ritenga opportuno e ne ricorrano i presupposti; su richiesta al Sindaco della maggioranza dei componenti la Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri. In quest’ultimo caso l’adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e la predisposizione dell’ordine del giorno della seduta spetta al Sindaco sentita la conferenza dei Capigruppo.

    3.in seduta d'urgenza, per motivi rilevanti ed indilazionabili; in questo caso la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore e ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

 

    4.Il Consiglio si riunisce altresì su iniziativa dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

 

     

Art. 8

SEDUTE E DELIBERAZIONI

 

    1.Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati escludendo dal calcolo il Sindaco.

 

    2.Le adunanze sono presiedute dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.

     

    3.Chi presiede le sedute del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà in particolare di sospendere o sciogliere l'adunanza e di ordinare l'espulsione di chiunque fra il pubblico sia causa di disordine.

     

    4.Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione di quelle in cui si tratti di questioni concernenti le persone.

 

    5.Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

 

    6.Sugli emendamenti e sottoemendamenti proposti in sede di discussione all'originario testo delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno devono essere richiesti, prima della loro messa in votazione, i pareri previsti dalla Legge. I responsabili interessati e il Segretario comunale, per quanto di loro competenza, possono richiedere che la votazione venga differita ad altra seduta per consentire un esauriente esame degli emendamenti e sottoemendamenti proposti ai fini del rilascio dei pareri o dell'attestazione loro richiesti.

 

    7.Le votazioni avvengono a scrutinio palese, le votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto.

     

    8.Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge dal presente Statuto o dalle norme particolari degli enti od istituzioni presso i quali si deve procedere alla nomina di rappresentanti del Comune.

     

    9.Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.

 

    10.Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio Comunale debba essere garantita una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze, nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo: ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportino il maggior numero di voti.

 

    11.Nelle elezioni dei Revisori dei conti ed in tutte le nomine in genere in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili, purchè il numero complessivo dei voti superi quello delle schede bianche o nulle.

     

    12.Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti inclusi coloro che dichiarano di astenersi; la dichiarazione di non partecipazione al voto equivale ad astensione.

     

    13.In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

     

    14.L'astensione è obbligatoria nei casi previsti dalla legge; essa comporta l'obbligo di non partecipare, oltre che alla votazione, all'intera discussione concernente la deliberazione sulla quale il consigliere è tenuto ad astenersi.

     

    15.L'esito delle votazioni è riconosciuto e proclamato dal Sindaco assistito nel caso di votazioni a scrutinio segreto da tre consiglieri scrutatori da lui preventivamente designati.

 

    16.Per ciascuna votazione effettuata va indicato a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

 

    17.Ogni consigliere ha diritto di far constare a verbale il suo voto ed i motivi che l'hanno determinato. Nessuna proposta respinta o che non abbia comunque ottenuto il numero richiesto di voti favorevoli può essere riproposta nel corso della stessa sessione del Consiglio.

 

    18.Solo nel caso di nomine da effettuare a scrutinio segreto, qualora l'esito della votazione non consenta di procedere alla proclamazione di tutti i nominativi da eleggere, è consentito procedere a successive votazioni, purchè vi sia l'accordo espresso della maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

Art. 9

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

 

    1.Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola, su autorizzazione del Sindaco, esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far constare a verbale il proprio parere al riguardo.

     

    2.Il Segretario dirige e coordina, sotto la sua responsabilità, i procedimenti di redazione del processo verbale della seduta e lo sottoscrive insieme al Sindaco.

     

    3.Nel processo verbale debbono essere inseriti i testi integrali delle deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio e inoltre i punti principali della discussione.

     

    4.Il regolamento stabilisce le modalità per l'approvazione del verbale e per l'inserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

     

     

Art. 10

CONSIGLIERI COMUNALI

 

    1.I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

 

    2.Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiararne la ineleggibilità o l'incompatibilità quando se ne verifichino le cause.

    La convalida degli eletti comporta la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

     

    3.I consiglieri comunali per poter svolgere le proprie funzioni hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende ed enti dipendenti le informazioni e le documentazioni utili all'espletamento del mandato con le modalità stabilite da apposito regolamento. Sono esclusi in ogni caso la visione ed il rilascio di copie di atti e documenti ancora in corso di elaborazione da parte degli uffici competenti e di atti ancora in fase istruttoria, fatta eccezione per le proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio che debbano essere messe a disposizione dei consiglieri dal momento della notifica della convocazione del Consiglio stesso. Sono del pari esclusi i rapporti di servizio dei responsabili dei vari uffici dell'Ente ed i fascicoli personali dei dipendenti.

     

    4.La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune per essere considerata valida deve contenere l'indicazione univoca dell'oggetto della questione o delle questioni di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che deve in ogni caso vertere su argomenti e materie rientranti nelle competenze del Consiglio stesso. Nel caso che la questione di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno consista in una proposta di deliberazione, la richiesta deve essere accompagnata dal contestuale deposito presso la segreteria del Comune di un documento contenente il testo completo della proposta stessa, sottoscritto da tutti i proponenti, al fine di consentire il rilascio dei pareri prescritti dalla Legge.

 

    5.Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità contabile, civile e penale, in tutti i casi previsti dalla Legge.

 

 

Art. 11

GRUPPI CONSILIARI

 

    1.I consiglieri possono riunirsi in gruppi.

     

    2.I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

     

    3.Non appena a conoscenza della avvenuta proclamazione, il Comune provvederà, a cura della propria Segreteria Comunale, ad invitare ciascun consigliere neoeletto ad indicare nel termine di dieci giorni a quale gruppo intende appartenere ed il nominativo del proprio capogruppo.

     

    4.In caso di mancata segnalazione dei nominativi dei capigruppo entro i termini di cui al comma precedente, la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta, prevista dalla Legge, verrà inviata al consigliere che nel proprio gruppo di candidati alla elezione ha ottenuto la cifra individuale più alta di voti.

     

    5.Le variazioni sia nella composizione dei gruppi consiliari, sia nei nominativi dei capigruppo debbono essere comunicate per iscritto alla Segreteria comunale.

 

 

Art.12

COMMISSIONI CONSILIARI

     

    1.Il Consiglio comunale, per il miglior svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti e può istituire commissioni speciali temporanee.

     

    2.Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari del Consiglio, svolgendo a tali effetti attività consultive, istruttorie , di studio e di proposta al Consiglio stesso.

 

    3.Il Consiglio comunale, nella sua prima riunione successiva alla comunicazione della nomina dei componenti la Giunta, fissa il numero delle commissioni permanenti, le rispettive competenze e la consistenza numerica di ciascuna di esse.

     

    4.I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo presieduta dal Sindaco del Comune. Essa ha funzioni consultive del Sindaco sull'ordine dei lavori del Consiglio, su eventuali questioni relative all'applicazione del regolamento interno del Consiglio comunale e su quant'altro sia ritenuto opportuno relativamente agli affari generali del Comune.

     

     

    5.La conferenza dei capigruppo è equiparata alle commissioni consiliari al fine dell'attribuzione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri in base alle vigenti disposizioni di legge.

 

    6.Il regolamento interno del Consiglio comunale detta le modalità di assegnazione dei consiglieri alle commissioni permanenti nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dalla legge; determina i poteri delle stesse e ne disciplina il funzionamento e la pubblicità dei lavori. Della Commissione dovrà far parte almeno un componente per ogni gruppo consiliare.

 

    7.E' esclusa in ogni caso la possibilità di delega alle commissioni delle funzioni deliberative e decisionali in genere di competenza del consiglio.

 

    8.Delle commissioni consiliari non possono far parte membri estranei al Consiglio comunale.

     

     

Art.13

LA GIUNTA COMUNALE

     

    1.La Giunta comunale di Spilimbergo è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di assessori non inferiore a 4 e non superiore a 7, fra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.

 

    2.Potranno essere nominati assessori comunali, escluso il Vice Sindaco, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

 

    3.Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.

 

    4.Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

 

    5.Il Consiglio Comunale procede all'accertamento di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

 

    6.I cittadini non facenti parte del Consiglio eletti alla carica di assessore comunale sono in ogni caso compresi nel numero complessivo degli assessori componenti la Giunta comunale stabilito dal presente Statuto.

 

    7.Gli assessori non facenti parte del Consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, con esclusione della funzione surrogatoria del Sindaco. Essi partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

 

    8.Hanno altresì facoltà, alla pari degli altri assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle commissioni stesse.

     

     

    Art. 14

    COMPETENZE DELLA GIUNTA

     

    1.La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario, al Direttore ed ai responsabili dei servizi comunali.

     

    2.La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

     

 

    Art. 15

    FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

 

    1.Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti, compreso nel numero anche il Sindaco.

     

    2.La convocazione è disposta dal Sindaco o da chi ne fa statutariamente le veci e non è soggetta a particolari formalità, purchè l'avviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi componenti con mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.

     

    3.L'ordine del giorno è stilato dal Sindaco o da chi ne fa legittimamente le veci, sentito il Segretario comunale.

     

    4.Le deliberazioni sono adottate su proposta del Sindaco o di ciascun assessore ed ogni proposta deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio, non impedisce l’adozione della deliberazione, ma esime i soggetti stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.

     

    5.Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco o da chi statutariamente ne fa le veci, che ne dirige e coordina lo svolgimento, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle decisioni.

 

    6.La Giunta delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone.

     

    7.Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e sotto la sua responsabilità dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale della seduta che viene da lui sottoscritto unitamente al Sindaco.

     

    8.Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, con l'indicazione per ciascuna dei nominativi dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti. La mancata indicazione delle modalità di votazione non preclude la validità dell'atto, che si intende approvato all'unanimità dei presenti e nelle forme prescritte. I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto a far inserire, a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni o le motivazioni del voto espresso. Il Segretario partecipa alla seduta senza il diritto di voto, ma con facoltà di far inserire nel testo della deliberazione sue eventuali dichiarazioni limitatamente alle questioni di legittimità dell'atto.

     

    9.Il verbale può contenere un'appendice in cui vengono succintamente riportate le disposizioni interne e le decisioni di carattere non deliberativo adottate nel corso della seduta e di cui la Giunta abbia disposto di far menzione nel verbale stesso.

     

 

Art. 16

IL SINDACO

 

    1.Il Sindaco è l'organo di governo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

 

    2.Il Sindaco, oltre alle funzioni attribuite da Leggi e Regolamenti ha le seguenti attribuzioni di amministrazione:

    2.a)ha la rappresentanza generale dell'Ente;

    2.b)dirige, coordina e sovrintende l'attività politico-amministrativa del Comune;

    2.c)coordina l'attività degli assessori;

    2.d)nell'ambito dell'attività di coordinamento può sospendere l'adozione di atti specifici di natura amministrativa degli assessori per sottoporli  all'esame della Giunta;

    2.e)sovrintende al funzionamento dei servizi e all'esecuzione degli atti, avvalendosi del Segretario comunale e dei funzionari apicali;

    2.f)rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, dandone successivamente comunicazione alla Giunta;

    2.g)convoca i comizi per i referendum consultivi;

    2.h)rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie salvo delega al funzionario responsabile;

    2.i)assegna alloggi comunali a titolo assistenziale;

    2.l)determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;

    2.m)Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel Territorio, tenuto conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate;

    2.n)convoca il Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno;

    2.o)emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza previsti dalla legge;

    2.p)nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

    2.q)conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;

     

    3.Il Sindaco ha le seguenti attribuzioni di vigilanza:

    3.a)acquisisce informazioni, atti e documenti direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali e, tramite i rappresentanti legali, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, in conformità alle disposizioni del Codice Civile;

    3.b)promuove ed assume iniziative atte a assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, e società costituite o partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

 

    4.Il Sindaco ha le seguenti attribuzioni di organizzazione:

    4.a)dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;

    4.b)convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

    4.c)esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

    4.d)propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta comunale e la presiede;

    4.e)ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori. In caso di delega ai consiglieri comunali, questa deve avere solo rilevanza interna al Comune.

    4.f)ha potere di delega per la firma di particolari atti al Segretario comunale, o ai funzionari apicali;

    4.g)riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

 

    5.Inoltre:

    5.a)nomina e revoca i componenti la Giunta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;

    5.bpresenta ed illustra al Consiglio, per conto della Giunta, la relazione annuale sull'attività della Giunta stessa, la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio, e la relazione allegata al rendiconto della gestione, previste dalla Legge;

    5.c)intrattiene per conto della Giunta, e secondo le modalità fissate nel presente Statuto e nell'apposito regolamento, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti, salvo espressa delega ad uno o più assessori;

    5.d)promuove la conclusione di accordi di programma. secondo quanto previsto dalla legge, convocando all'uopo la apposita conferenza tra i rappresentanti di tutti le Amministrazioni interessate ed approvando l'accordo raggiunto, sulla base del consenso unanime espresso dai competenti organi deliberanti delle amministrazioni stesse;

    5.e)rilascia pubbliche dichiarazioni in ordine all'attività e agli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, concordando con gli assessori le dichiarazioni congiunte o quelle che gli stessi intendano singolarmente rendere quando possano impegnare gli indirizzi suddetti;

    5.f)sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di Legge;

    5.g)Il Sindaco nomina i Responsabile degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge nonché dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

    5.h)rappresenta in giudizio il Comune;

    5.i)rappresenta, salvo espressa delega ad altri amministratori, il Comune nelle associazioni fra enti pubblici ed anche privati, purchè legalmente costituite e riconosciute, nonchè in comitati che svolgano iniziative e perseguano scopi in aderenza agli interessi dell'Amministrazione;

    5.l)stipula le convenzioni e sottoscrive le obbligazioni che impegnino il Comune, con esclusione dei contratti riservati ai funzionari apicali a norma di Legge, nonché dello Statuto e Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

    5.m)sottoscrive gli accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale dell'Amministrazione, secondo le disposizioni dell'art 11 della legge 7/8/1990, n.241, concernente la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi.

     

    6.Al Sindaco è attribuita, a norma di legge, la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonchè all'esecuzione degli atti.

 

    7.Nell'esercizio di tali funzioni il Sindaco provvede in particolare:

    7.a)a promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ente, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, fermi restando i compiti di gestione amministrativa spettanti per legge ai funzionari apicali od a loro attribuiti dal presente statuto;

    7.b)ad emanare a tutti i settori di attività dell'Ente, attraverso circolari od ordini di servizio controfirmati dal Segretario comunale, direttive ed indicazioni a carattere generale per la concreta attuazione dei programmi e dei progetti di cui alla precedente lettera a), o per garantire il corretto e regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

    7.c)ad acquisire direttamente atti, documenti od informazioni, anche a carattere riservato, presso gli uffici e servizi, avvisandone i relativi funzionari apicali, anche allo scopo di verificare e controllare il grado e le modalità di attuazione dei programmi e dei progetti dell'Ente;

    7.d)ad impartire al Segretario comunale particolari direttive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi legati alle attività degli organi istituzionali del Comune, nonchè per il miglior coordinamento delle attività dei funzionari apicali;

 

    8.Il Sindaco, quale ufficiale del governo, esercita le funzioni nei servizi di competenza statale secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

     

     

    Art. 17

    LE DELEGHE

     

    1.Il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può assegnare con proprio decreto ai singoli assessori, ivi compreso il Vice-Sindaco, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo nelle competenze del Sindaco gli atti di straordinaria amministrazione.

     

    2.Le deleghe conferiscono agli assessori, nell'ambito della loro attribuzione e per le materie in esse contemplate, le stesse competenze originarie del Sindaco, ivi compresi i poteri di indirizzo e controllo sull'attività degli uffici e servizi che operano nei settori riguardanti le materie delegate, con esclusione di qualsiasi supremazia o compartecipazione nella direzione e gestione delle strutture dell'Ente, funzioni che rimangono di esclusiva spettanza dei funzionari apicali.

    3.Le deleghe sono sempre modificabili o revocabili.

     

    4.Dell'attribuzione delle deleghe e delle loro eventuali modifiche o revoche viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva all'emissione del relativo decreto.

 

    5.Gli assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le materie loro delegate e partecipano alle commissioni consiliari, dietro richiesta, per la trattazione degli argomenti di propria competenza;

     

    6.Il Sindaco, oltre alle deleghe a carattere generale di cui ai commi precedenti può, con apposito atto, delegare ai vari assessori l'adozione e la sottoscrizione di atti o provvedimenti particolari di rilevanza esterna; in via eccezionale e per i casi di urgenza, tale facoltà può essere estesa anche al Segretario ed ai funzionari apicali, per atti che già non rientrino nelle competenze loro attribuite dalla legge o dal regolamento.

     

     

    Art. 18

    CESSAZIONE

     

 

    1.In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco

    2.Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco, nonchè della Giunta

     

     

Art. 19

MOZIONE DI SFIDUCIA

 

    1.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

 

    2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

 

    3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

 

    4.in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce all’Assessore Regionale affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale.

 

    5.Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti

 

 

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

 

CAPO I

L’ORGANIZZAZIONE

 

Art. 20

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

 

    1.La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione e deve essere improntata ai seguenti principi:

    a)riconduzione ad unitarietà del sistema regolamentare del Comune;

    b)contenimento, riqualificazione e controllo della spesa del personale;

    c)superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici e pieno utilizzo della potenzialità interna del personale;

    d)sviluppo di sistemi di monitoraggio tecnici e politici;

    e)partecipazione e trasparenza;

    f)finalizzazione e progettualità dell’attività;

    g)decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell’azione amministrativa;

    h)introduzione nell’organizzazione di sistemi e tecnologie avanzate;

     

     

Art. 21

DEFINIZIONE

 

    1.L’organizzazione del Comune è costituita dalla struttura organizzativa e dai meccanismi operativi. La struttura organizzativa è formata dall’insieme delle aree e unità operative che realizzano l’attività di competenza dell’Ente. I meccanismi operativi sono costituiti dall’insieme ordinato dei processi, degli strumenti e delle regole che governano il funzionamento della struttura organizzativa.

 

 

Art. 22

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E DEL PERSONALE

 

    1.Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione della struttura organizzativa sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili.

     

    2.La struttura organizzativa è organizzata secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

    Le unità operative operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

    Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d’ufficio.

 

 

Art. 23

REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE

 

    1.Il Comune attraverso uno o più regolamenti stabilisce l’assetto per l’organizzazione ed il funzionamento della propria struttura organizzativa e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.

    I regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente Statuto.

     

    2.Al Direttore ed ai Responsabili, secondo la propria posizione, spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi la gestione e l’attività amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

     

    3.Il Comune applica gli accordi di comparto unico regionale e locale approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

 

Art. 24

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

 

    1.I dipendenti comunali, inquadrati in organico e ordinati secondo l’ordinamento professionale in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi di comparto unico regionale e locale, svolgono la propria attività al servizio ed interesse dei cittadini sulla base dei programmi stabiliti dall’amministrazione.

    Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e, nel rispetto delle competenze della rispettiva professionalità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il proprio responsabile e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

 

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

 

Art. 25

DIRETTORE GENERALE

 

    1.Il Comune, per la cura e l’ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l’analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia complessiva dell’Ente.

     

    2.Il Sindaco, in attuazione di quanto disposto al comma precedente, previa delibera della Giunta Comunale, può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale, ovvero ad altro soggetto idoneo, al di fuori della pianta organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione previa stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazione assommate a quella di Spilimbergo raggiungano i 15.000 abitanti.

     

    3.Il Direttore Generale resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, salvo revoca previa motivata delibera della Giunta Comunale.

    Oltre ai compiti assegnati dalla Legge, spetta al Direttore Generale lo svolgimento delle funzioni di impulso e di controllo sulle attività necessarie alla realizzazione del programma di governo e di coordinamento dell’attività delle figure apicali con funzioni dirigenziali.

 

     

Art. 26

RESPONSABILI

 

    1.I responsabili di area e di unità operativa sono individuati con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione.

    Essi provvedono, secondo la propria collocazione, agli atti di gestione dell’attività dell’ente per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, le strutture ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale attraverso il Segretario Comunale, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

 

Art. 27

INCARICHI

 

    1.Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento di organizzazione, può determinare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

    I contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore al mandato del Sindaco.

 

 

Art. 28

COLLABORAZIONI ESTERNE

 

    1.Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

    Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, con criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

 

Art. 29

SEGRETARIO COMUNALE

 

    1.Il Comune ha un Segretario comunale titolare, il cui “status” giuridico ed economico viene disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo del comparto.

    Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco.

    La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

     

    2.Il Segretario Comunale:

    a)svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

    b)sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;

    c)partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

    d)può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

    e)esercita ogni altra funzione attribuita dallo Stato o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

 

 

Art. 30

VICE SEGRETARIO

 

    1.E’ istituita la figura del Vice Segretario, individuata dal Sindaco tra i dipendenti in posizione apicale in possesso di diploma di laurea valido per l’accesso alla carriera di Segretari Comunali.

    Il Vice Segretario, oltre alle attribuzioni proprie coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di delega.

 

 

Art. 31

CONFERENZA DEI FUNZIONARI APICALI

 

    1.E’ istituita presso il Comune di Spilimbergo la Conferenza dei funzionari apicali.

    La Conferenza dei funzionari apicali è organismo ausiliario consultivo interno. Compiti della Conferenza sono l’impostazione e la verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intrasettoriale, sia dei processi formativi dei programmi e degli indirizzi dell’Ente, sia delle relative proposte definitive, al fine di realizzarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.

    La Conferenza è costituita da tutti i funzionari apicali, dal Segretario Comunale e dal Direttore Generale, se nominato, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori.

 

          2.Il parere della Conferenza, non vincolante, può essere richiesto:

    a)sulle proposte di modifica dello Statuto o di approvazione o modifica dei regolamenti;

    b)sulle proposte riguardanti progetti o programmi che interessano l’attività di tutti i settori dell’Ente;

    c)sulle proposte di assegnazione di nuovo personale o di spostamento di quello già in servizio che interessino più di due settori;

    d)sulle domande di aspettativa per motivi di famiglia presentate dai funzionari apicali;

    e)sui criteri di valutazione degli elementi per la corresponsione dei compensi incentivanti al personale.

 

 

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