Comune di Spilimbergo
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Essere Cittadino

Accesso agli Atti

Moduli di richiesta per l'esercizio dell'accesso ad informazioni e per ottenere la visione o la copia di atti e documenti amministrativi

  • Accesso Informale (art. 14 comma 3 del Regolamento Comunale per l'accesso agli Atti amministrativi)
  • Accesso Formale (art. 16 comma 3 del Regolamento Comunale per l'accesso agli Atti amministrativi)

NORMATTIVA: il Portale delle Leggi in vigore

Normattiva è un nuovo servizio che lo Stato italiano fornisce ai cittadini. Si tratta di una banca dati, accessibile a tutti e consultabile gratuitamente, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale.

La tutela dei dati personali - diritti e doveri


Info e approfondimenti sulla normativa, gli adempimenti, i diritti e i doveri di ciascuno relativamente alla tutela dei dati personali e alla sicurezza del loro trattamento: dal sito del Garante della Privacy

Le Pari Opportunità


Il Servizio Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia

La Carta Regionale dei Servizi (Tessera Sanitaria)

La Tessera Regionale della Benzina Agevolata


Visita la sezione del sito della Regione Friuli Venezia dedicata ai carburanti

Informazioni generali: il Comune di Spilimbergo è in fascia 5

MELTING POT EUROPA - per la promozione di diritti di cittadinanza

logo del sito


Progetto MELTING POT EUROPA: per la promozione dei diritti di CITTADINANZA
clicca qui per collegarti al sito della redazione del Friuli Venezia Giulia

I DOCUMENTI DI IDENTITA' PERSONALE

LA CARTA D'IDENTITA'

Frontespizio di una Carta d'identità

La carta d’identità costituisce il documento di riconoscimento necessario per dimostrare la propria identità e anche per attestare, con la semplice esibizione, i dati personali ivi contenuti.

La sua validità è ora di 10 anni (D.L: 112 del 25/6/2008).
Chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l'’Ufficio Demografico di residenza per il rilascio o il rinnovo, vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, sia per quanto riguarda la carta d'identità elettronica (che non viene ancora rilasciata nel nostro Comune) sia per quella cartacea.
Per il rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale:
Nel caso di carte d'identità, rilasciate dopo il 27 giugno 2003, che compiano la precedente scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 verrà apposto il timbro "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 fino al ...".

La carta d'identità è rilasciata a tutti coloro che hanno compiuto 15 anni e che hanno la residenza nel Comune.
L’Ufficio Demografico comunicherà per iscritto all’interessato, con congruo anticipo, la data di scadenza del documento, con l’invito a rinnovarlo.
I minori di 18 anni che la richiedono devono presentarsi con uno o entrambi i genitori, a seconda che il documento debba valere solo per l’Italia o anche per l’estero.

La carta d’identità può essere ottenuta anche nel Comune di dimora, previo nulla osta del Comune di Residenza.
Per i cittadini stranieri residenti nel Comune è necessario esibire, all’atto della richiesta, il permesso di soggiorno ed il passaporto; il documento così rilasciato recherà la dicitura “Non valido per l’espatrio”.
Sulla carta d’identità non dovrà essere più indicato lo stato civile, se non a seguito di esplicita richiesta dell’interessato.
Il documento potrà essere rinnovato 180 giorni prima della data della scadenza.
Per il rilascio ed il rinnovo, l’interessato deve presentare:

  • n. 3 fotografie formato tessera recenti che riproducono il volto frontalmente e non di profilo, senza copricapo;
  • la carta d’identità scaduta o in scadenza (se si tratta di rinnovo).
  • se la carta d’identità in corso di validità e stata smarrita o rubata per la richiesta di rinnovo è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia effettuata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

 
Carta d’identità valida per l’espatrio
I paesi in cui è possibile l’accesso con Carta d’Identità valida per l’espatrio sono:
Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia , Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, (aggiornato al 01.11.2000).
Oltre a quanto indicato al paragrafo precedente, per ottenerla è necessario dichiarare, nell’istanza da sottoscrivere per il rilascio, di possedere i requisiti di legge che costituiscono titolo per ottenere il passaporto.
Nel caso di richiedente con figli minori serve anche l’autorizzazione del Giudice Tutelare, (Prefettura di Pordenone) se il medesimo è vedovo/a, celibe  nubile, legalmente separato, divorziato, non coniugato, né convivente con l’altro genitore, se ha perso la potestà, se l’altro genitore legittimo risiede all’estero.

Certificato di nascita valido per l’espatrio per i minori di anni 15

Ai minori di 15 anni, ai quali non può essere rilasciata la carta d’identità, è possibile consentire l’espatrio con un certificato di nascita corredato di fotografia, secondo l’Accordo Europeo sul Regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, siglato a Parigi il 13 dicembre 1957.
Per ottenerlo bisogna presentare alla Questura che è competente al rilascio:

  • Il certificato di nascita, anche anagrafico, del minore predisposto dall’Ufficio Anagrafe;
  • La domanda dei genitori o di chi esercita la potestà (l’Ufficio ha a disposizione eventuali moduli);
  • Due foto del minore di cui una autenticata.

IL PASSAPORTO

passaporto


Dal sito della Polizia di Stato tutte le informazioni relative al PASSAPORTO:
(rilascio, rinnovo e proroga, duplicato, passaporto collettivo, per i minori, per gli USA, passaporto per gli animali da compagnia...)

Residenza, Dichiarazioni Anagrafiche, Autocertificazioni

Dichiarazioni anagrafiche

L’Ufficio Anagrafe è competente a ricevere le dichiarazioni, rese da un componente maggiorenne della famiglia previa esibizione di un documento di identità personale, che riguardano:

  • il trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero il trasferimento di residenza all'estero;
  • la costituzione di una nuova famiglia o convivenza oppure mutamenti verificatisi nella loro posizione;
  • il cambio d’abitazione;
  • il cambio dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
  • il cambio di professione;
  • il cambio del titolo di studio.

Aggiornamento Residenza su Patente di Guida e Carta di Circolazione

E’ il servizio che consente di riportare le variazioni anagrafiche su patente e carta di circolazione di autovetture, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori.
Viene effettuato presso l’Ufficio Anagrafe al momento della dichiarazione del cambio di residenza per immigrazione da altro Comune o per cambio di abitazione nell’ambito dello stesso Comune.
La procedura prevede che gli interessati facciano apposita richiesta, su moduli prestampati e disponibili presso l’Ufficio Anagrafe, indicando i propri dati e quelli relativi alla patente di guida, nonché il numero di targa delle autovetture, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori di proprietà. L’Ufficio Anagrafe provvederà direttamente alla trasmissione della documentazione alla Motorizzazione Civile di Roma che invierà direttamente al domicilio degli interessati appositi adesivi da applicare sui relativi documenti.

L'autocertificazione

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), permette di comprovare con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato (senza autentica di firma e senza necessità di recarsi all’Ufficio Anagrafe) i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da una Pubblica Amministrazione
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misura di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

E’ anche possibile presentare un certificato scaduto se le informazioni in esso contenute non sono cambiate: in questo caso basta aggiungere sullo stesso certificato una dichiarazione firmata (non autenticata) in cui si conferma la validità delle informazioni.
Le Amministrazioni competenti alla ricezione delle autocertificazioni ne verificheranno la veridicità, con conseguenti sanzioni penali in caso di dichiarazioni mandaci.

Servizio Autenticazioni Firme

Tutte le firme su istanze da presentare ad uffici della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Motorizzazione, Camera di Commercio, Prefettura, Procura della Repubblica, Tribunale, Ufficio Iva, Catasto e Ufficio del Registro) ed a gestori di pubblici servizi o equiparati (es.: Enel, Telecom, etc…) non sono soggette ad autenticazione, purché siano apposte in presenza del dipendente addetto. In alternativa, può inviarsi  anche per via telematica  l’istanza sottoscritta dal proprio domicilio se corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità. L’autentica non è dovuta nemmeno se l’istanza contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 191/98, art. 2, comma 11).

La Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà

L’atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato stesso davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure davanti ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede all’autenticazione della firma: qualora la dichiarazione in parola sia contenuta in un’istanza da inoltrare alla Pubblica Amministrazione, non è necessaria l’autentica.
Dal momento che con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, si possono attestare solo stati o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, anche se riguardanti altre persone, non si potranno autentificare le firme nelle seguenti dichiarazioni:

  • Dichiarazioni di impegno, che si sostanziano in manifestazioni di volontà;
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale, che sono regolate dal Codice Civile;
  • Accettazione di incarichi o rinunce gli stessi;

E’ possibile invece effettuare l’autenticazione della firma nelle dichiarazioni di delega, a riscuotere una pensione.